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VOUCHER: Sciolti dubbi per imprese e professionisti

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Arrivano le istruzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui voucher. E’ stata infatti diramata la circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 17 ottobre 2016 che fornisce istruzioni sulle modalità di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio a seguito delle modifiche contenute nel D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 185, in vigore dall’8 ottobre scorso.

Correttivo al Jobs Act in vigore dall’8 ottobre 2016

Diverse le novità ed in particolare, per contrastare fenomeni di abuso, la previsione di nuovi dati da comunicare al neo istituito Ispettorato nazionale del lavoro e l’introduzione di nuovo regime sanzionatorio. Dall’8 ottobre scorso, pertanto, i committenti hanno dovuto tenere conto che il citato decreto ha sostituito il comma 3 dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 81/2015 e di conseguenza modificato contenuti, modalità e destinatari delle comunicazioni.

Prima di entrare nei dettagli, la circolare conferma l’immediata entrata in vigore degli obblighi di comunicazione mediante e-mail e la necessità della comunicazione di inizio attività anche all’INPS, seppure l’Ispettorato si preoccupa di fornire indicazioni al personale ispettivo su come comportarsi relativamente al periodo antecedente alla data di diffusione del documento di prassi. Il neo istituito Ispettorato Nazionale del Lavoro quindi fornisce i chiarimenti utili per evitare possibili conseguenze anche alla luce del nuovo apparato sanzionatorio introdotto dal citato decreto legislativo n. 185/2016.

Come effettuare le comunicazioni

In aggiunta alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015), il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente (cfr. elenco in allegato).

Le e-mail dovranno: 

• essere prive di qualsiasi allegato

• riportare nel corpo della mail i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail. Dovranno inoltre essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

E-mail alla Direzione del lavoro

La circolare n. 1/2016 evidenzia che i committenti hanno due obblighi: il primo quello previsto dal legislatore ovvero comunicare i dati richiesti entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro inviando un e-mail alla competente Direzione del lavoro. Di conseguenza, non più arco temporale ampio all’interno della quale collocare la prestazione, ma indicazione puntuale di inizio e fine del lavoro nel giorno e luogo indicato. A tal fine, nella circolare sono indicati gli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ai quali inviare le comunicazioni. La comunicazione deve essere inviata ai nuovi indirizzi elencati nella circolare con l’esordio della casella “ispettorato.gov”, caratterizzata dalla denominazione delle singole località. 

Per ulteriori chiarimenti contattare l'Ufficio Paghe – 0172/692037 Sig.ra Paola Rossi

 






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